Attento costruttore, attento progettista !

Un tempo il progettista era il realizzatore dell’opera. La prima grande piramide (Djoser 2686-2667 a.C.) fu ideata dall’architetto Imhotep che ne curò l’edificazione e fu divinizzato come dio della medicina. Circa un secolo dopo la piramide di Cheope fu costruita dall’architetto Hemiunu e di epoca in epoca, di secolo in secolo, le opere di costruzione sono ricordate da chi le ha commissionate e da chi le ha ideate: si arriva a Bramante,  Brunelleschi, Michelangelo, Bernini,”ideatori costruttori” che profusero in prima persona la propria  mano nei loro capolavori dal disegno alla calce.

Codice-di-HammurabiCon l’industrializzazione e la speculazione edilizia i ruoli si sono separati : Progettista e Direttore dei lavori – Costruttore. Successivamente  Progettista – Costruttore – Direttore di cantiere – Direttore dei lavori, e, salvo alcune “costruzioni d’arte”, si è sempre più distanziata la posizione del Progettista, calcolatore dell’edificio, da quella dell’impresa che la realizza materialmente.

Perchè questa storia ? Per ricordare che, comunque, il progettista conserva la sua responsabilità originaria sull’opera, e non solo per la resistenza strutturale, ma per ogni sua capacità prestazionale nel tempo, per l’impiego e le condizioni d’uso per la quale è stata prevista e commissionata, sicurezza in primis (ricordando il CPR, Regolamento Prodotti da Costruzione, già CPD).

Se il costruttore ha edificato una casa per un patrizio, ma non ha fatto la sua opera solida, sicchè la casa che ha acquisitato è caduta e ha causato la morte del suo proprietario, quel costruttore sarà ucciso. Se il costruttore ha causato la morte del figlio del proprietario della casa, suo figlio sarà ucciso. Se ha causato la morte dello schiavo del proprietario della casa, darà uno schiavo in cambio di quello del proprietario (Hammurabi 1792-1750 a.C.).

 Nei secoli e nei tempi le leggi in merito alle responsabilità del progettista sono variate e, facendo attenzione alla “sicurezza dell’opera e nell’opera”, in Italia, negli ultimi tempi, sono stati emanati compendi sostanziosi culminati nel D. Lgs. 81 / 2008 – 14.

 Nel 1945 veniva scritto sulla … attuale incongruenza di una regolamentazione che, in contrasto all’imponenza ed autorità della legge, riunisce un complesso di norma che sono, e non possono non esserlo – insufficienti per gli incompetenti, inutili per il competente, inefficaci nella precisazione delle responsabilità, ed un complesso totalitariamente non operanti nei riguardi delle costruzioni cementizie (Pier Luigi Nervi).

Questa frase è ancora attuale perchè, proprio nelle regole tecniche, norme e prescrizioni, si perde il rapporto sostanziale tra il progettista e la sua opera. In modo particolare, per la sicurezza e la sicurezza in prevenzione incendi, egli diventa un ragioniere applicatore pedissequo delle prescrizioni.

Ma questa versione dell’ingegneria “tabellare” non mette al riparo il progettista dalle proprie responsabilità, anzi, evitare di costruire il sistema sicurezza come abito su misura e sostituirlo con un prêt à porter comune come una uniforme cinese, lo espone a rischi inizialmente occulti che si rivelano nell’esercizio e dei quali verrà comunque e sempre chiamato a dar conto.

Se scendiamo nei particolari  i sezionamenti, le uscite di piano e lungo vie d’esodo, le vie d’esodo con illuminamento e segnaletica, ecc., ecc. non meriterebbero un approfondimento oltre le tabelline ?