La regola dell’arte vista da A.S.D.A.

Regola_ArteRegola dell’Arte : Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico    dalle capacità tecniche relative a prodotti, servizi, ecc. basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali.
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La Regola dell’Arte è riconosciuta, di prassi, dalle norme emanate da enti di normazione nazionali, europei o internazionali; a chiunque sia in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione tecnica, secondo le disposizioni dello Stato nazionale in cui esercita, è riconosciuta la facoltà di formulare specifiche tecniche, salvo dimostrarne l’equivalenza alla Regola dell’Arte rappresentata dalle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionale o europea.

Regola Tecnica : la Regola Tecnica contiene un insieme di requisiti tecnici, eventualmente con riferimento a una o più norme tecniche, generale e per attività, emanata dalla Pubblica Amministrazione e la sua applicazione è obbligatoria, salvo deroga.

Osservazioni :

a) la Regola dell’Arte riconosce al Professionista l’autonoma capacità a formulare il progetto secondo le proprie cognizioni basate sulla Regola dell’Arte con l’onere di dimostrarne l’equivalenza alla Regola dell’Arte emanata = la Regola Tecnica.

b) citare la Regola dell’Arte è, quindi, riconoscere la possibilità di deroga da parte del Professionista.

c) la possibilità di deroga che è comunque riconosciuta, in campo di prevenzione incendi, dall’Art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 e : la possibilità di deroga non è escludibile, limitabile o coercibile senza una precisa disposizione che lo specifichi espressamente.

d) la deroga, svolta secondo la Regola dell’Arte, deve essere valutata tecnicamente dall’Autorità che la esamina, ed il “parere” su di essa deve essere “motivato”, ed il motivo deve essere espresso “per ragioni tecniche” (e non analogiche, burocratiche, di interpretazione o che, comunque, come chiesto esplicitamente, esaminino e confrontino, il valore risolutivo dell’Arte applicata in alternativa.

e) poiché le Regole Tecniche emanate e vigenti sono spesso antiche o già obsolete alla loro stessa uscita, non sono sempre la migliore e, soprattutto, l’ espressione della Regola dell’Arte – perchè essa è “aggiornata” a livello non solo nazionale ma europeo ed internazionale e, quindi, rappresentata anche dalle norme, ecc. emanate ed utilizzate in altri Paesi = questo specie quando le norma nazionali non esistono, sono carenti, non aggiornate, ecc. Questo cozza contro, ed ostacola, l’espressione progettuale più elevata, che è l’Operatore della Sicurezza vuole e deve portare “al meglio del possibile”

f) sarebbe assurdo che una soluzione tecnica, normata e costituente la Regola dell’Arte in altri Paesi non sia esaminata ed accettata da noi quando non si ha nemmeno una norma.similare nazionale

g) sarebbe assurdo che una soluzione tecnica rappresentante una Regola dell’Arte nel 2016 possa essere “esclusa da un esame e valutazione tecnica” rispetto una Regola Tecnica ingessata a 30 anni od anche di 10 prima; si affermerebbe che in 30, 10 anni, non vi sono state evoluzioni di risultati scientifici, tecnologici, sperimentali; di studi attestati e di esperienze verificate.

h) essendo regola di riferimento primaria il Regolamento Prodotti da Costruzione, che comprende il Requisito Essenziale 2 “sicurezza in caso di incendio”, è chiaro che ogni volta il Progettista (ed in cascata il Direttore del Cantiere, il Direttore dei Lavori,il Collaudatore, ecc. per le proprie competenze) elabora (progetto, disposizioni, verifiche, ecc.) deve essere redatto in rispetto di essa (le regole settoriali nazionali sono suggerimenti che non possono essere prevaricatrici su quella; e quella è fondata sulla Regola dell’Arte.

Il Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 porta attenzione alla Regola dell’Arte quando, seguendo i disposti del 2007 sulla Fire Engineering e sulla Resistenza al Fuoco e sulla Sicurezza in caso di Incendio (requisito essenziale 2 della CPD) aprendo la via alle linee guida = il tracciato di riferimento per i Professionisti responsabili della progettazione, della esecuzione, della realizzazione, del controllo, del collaudo, della verifica, del mantenimento del sistema di sicurezza in prevenzione incendi ; parimenti dispongono per la via delle buone prassi che vanno costituire il riferimento della Buona Tecnica che è guida per la attuazione delle opere e lo svolgimento delle prestazioni attinenti, in particolare, i presidi che fanno parte del sistema.

L’ultima disposizione, il D.M. 3 agosto 2015 lascia vedere spazio per il progettista, ma quando si ha a che fare con un garage di 10 vetture si cade in una regola del 1986 ed in esso si possono installare portoni tagliafuoco scorrevoli “con un fusibile” !

Se il Professionista non impiega la Regola dell’Arte disponibile per il meglio, ma si limita a copiare una prescrizione, non esercita la sua Arte meccanica ma va ad esercitare l’arte liberale del notaro.